Sono stati emanati i decreti ministeriali attuativi (decreti interministeriali del 26 luglio 2010, firmati dai Ministeri competenti e già registrati alla Corte dei Conti, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) relativi agli incentivi previsti dalla Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) in materia di lavoro. Incentivi per i datori di lavoro:
Per i datori di lavoro che hanno assunto dal 1° gennaio 2010 o assumeranno entro il 31 dicembre 2010 lavoratori con età non inferiore a 50 anni che, al momento dell'assunzione, risultavano beneficiari dell'indennità di disoccupazione ordinaria, l'agevolazione consiste nell'applicazione della contribuzione prevista per gli apprendisti per l'intera durata del contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Indipendente dalla tipologia di azienda, quindi, viene applicato a carico del datore di lavoro un contributo pari al 10% in luogo della contribuzione ordinaria, mentre i premi INAIL sono dovuti interamente. Il beneficio può essere richiesto dai datori di lavoro che assumano lavoratori con le caratteristiche sopra illustrate, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale. Nell'ipotesi di un contratto di lavoro già in essere (anche prima del 2010) che sia stato trasformato a tempo indeterminato nel corso del 2010, il requisito "essere titolare dell'indennità di disoccupazione ordinaria" deve sussistere alla data di assunzione con il contratto a termine, mentre il requisito di "almeno 50 anni di età" deve sussistere alla data di trasformazione del contratto da a termine a tempo indeterminato. Per l'applicazione del beneficio, i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza all'INPS entro: – il mese successivo alla data di assunzione secondo le modalità che verranno definite dall'Inps; – il mese successivo alla pubblicazione delle istruzioni dell'INPS (per assunzioni o trasformazioni effettuate precedentemente).
Il benefico consiste nel continuare ad applicare la contribuzione apprendisti (10%) fino alla data di maturazione, in capo al lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre il 31.12.2010 (vale a dire: se il diritto al pensionamento matura dopo il 31.12.2010, il beneficio si interrompe comunque a tale data). Il beneficio è applicabile per l'assunzione dei seguenti soggetti: – assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel 2010, di lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva; – assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate antecedentemente al 2010, di lavoratori in mobilità o beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti ordinari che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, purché al momento dell'assunzione erano in mobilità o titolari dell'indennità di occupazione ordinaria e nel corso del 2010 abbiano maturato o maturino i 35 anni di anzianità contributiva. Per i benefici di cui all'art. 2, comma 134, della Legge Finanziaria è previsto un limite di spesa per l'anno 2010 di 120 milioni di euro.
Sempre con riferimento all'anno 2010 e con un limite di spesa di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di indennità di disoccupazione ordinaria (o dell'indennità speciale di disoccupazione edile) di qualsiasi età, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (non sono, quindi, ammesse assunzioni a tempo determinato e/o part-time), viene concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità di disoccupazione che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, per il numero di mensilità o quote di mensilità residue rispetto a quelle percepite dal lavoratore, con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa. Il beneficio si applica anche alle trasformazioni di contratti a tempo determinato, comunque stipulati successivamente al 1° gennaio 2010, e trasformati, sempre nel 2010, a tempo indeterminato, dei soggetti che alla data di assunzione risultavano titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con i requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile. Possono beneficiare di tale incentivo i datori di lavoro che non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere, salvo il caso in cui l'assunzione sia finalizzata all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. Anche in questo caso non è prevista la possibilità di usufruire del beneficio se tra il datore di lavoro che assume e quello d cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o intercorrano rapporti di collegamento e controllo, salvo che l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento. I datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza all'INPS entro: – il mese successivo alla data di assunzione o alla data di trasformazione del contratto a tempo indeterminato; – il mese successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (per assunzioni o trasformazioni effettuate precedentemente).
Viene riconosciuto, in via sperimentale per il 2010, l'accredito figurativo a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito per chi ha perso il posto di lavoro (ad esempio, indennità di disoccupazione) che, avendo maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, accettino una nuova occupazione che prevede una retribuzione inferiore di almeno il 20% di quella precedentemente percepita. La contribuzione figurativa è accreditata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010 ed è pari alla differenza tra la contribuzione accreditata con la precedente attività lavorativa e quella versata con riferimento al nuovo rapporto di lavoro. Tale norma, anche se riferita al solo anno 2010, permette di limitare le ripercussioni negative sulla misura della pensione derivanti dalla minore contribuzione versata negli anni di attività lavorativa immediatamente precedenti il pensionamento. |
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