L'IMU (Imposta Municipale propria), la nuova imposta sugli immobili, sostituisce in sostanza la vecchia ICI per l'abitazione principale, gli altri immobili e i terreni.
L'IMU deve essere pagata esclusivamente tramite il modello F24. L'importo da pagare è calcolato applicando alla rendita catastale moltiplicata per coefficienti diversificati a seconda della tipologia di immobile una aliquota pure essa diversificata, come di seguito indicato. La rendita catastale si può rilevare dal mod. 730 o mod. Unico relativi all'anno precedente, dal rogito notarile di acquisto o da una visura aggiornata.
Ai fini del calcolo dell'IMU, la rendita catastale deve essere aumentata del 5% e moltiplicata ulteriormente per un coefficiente che varia a seconda del tipo di immobile. In particolare, il coefficiente è pari a:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
ALIQUOTE IMU:
L'aliquota ordinaria per la prima casa è pari allo 0,4%, ma può essere variata dal comune in più o in meno di un ulteriore 0,2%. Essa quindi, in definitiva, potrà variare da comune a comune dallo 0,2% allo 0,6%.
Va peraltro rilevato che per l'IMU la nozione di abitazione principale è più circoscritta rispetto a quella già applicata ai fini dell'ICI. Infatti, è necessario che l'immobile sia adibito ad abitazione principale del contribuente che, quindi, egli vi dimori abitualmente e che abbia ivi al contempo la residenza anagrafica.
Per la prima casa, spetta una detrazione di € 200,00, nonché una ulteriore detrazione pari a € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e, comunque, con un tetto massimo di non oltre € 400.
L'aliquota ordinaria per gli altri beni è dello 0,76%, ma può essere variata dal comune, in più o in meno, di un ulteriore 0,3%. Essa quindi, in definitiva, potrà variare da comune in comune dallo 0,46% all'1,06%.
RATE E SCADENZE:
Per l'abitazione principale è possibile suddividere il pagamento in due o in tre rate.
La prima rata si versa entro il 18 giugno 2012. Se si è scelto di pagare in tre rate, la seconda rata va pagata entro il 17 settembre 2012 e la terza entro il 17 dicembre 2012. Se invece si sceglie per le due rate, il pagamento della seconda rata va effettuato entro il 17 dicembre 2012.
Per gli altri immobili, il pagamento deve essere fatto sempre in due rate, entro il 18 giugno per la prima rata, pari alla metà del dovuto, ed entro il 17 dicembre 2012 per la seconda rata.
Solo per gli immobili diversi dalla prima casa, si dovranno indicare "codici tributi" diversificati per differenziare la quota destinata allo Stato da quella di spettanza del Comune.
Si precisa che la rata di dicembre sarà a conguaglio dell'imposta dovuta, sulla base delle aliquote e delle regole che, nel frattempo, i singoli Comuni avranno deliberato (essi hanno tempo fino al 30 settembre per deliberare gli aumenti o le diminuzioni di aliquota o la modifica delle detrazioni). La rata di giugno (e quella di settembre per la prima casa) possono essere pagate con le aliquote base previste dalla legge.
IMU – Come si applica l'imposta municipale propria per l'anno 2012