L'INPS, con Circolare n.126 del 24 settembre u.s., ha provveduto a riassumere le più importanti disposizioni contenute nella legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Tra le novità di maggior rilievo contenute nel provvedimento in esame, si evidenzia che l'art.12 della legge n. 122/2010, ha modificato la vigente disciplina relativa alla decorrenza dei trattamenti pensionistici disponendo che, a decorrere dall'1.1.2011, i trattamenti di vecchiaia e di anzianità decorreranno, per i lavoratori dipendenti, dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei 12 mesi successivi alla maturazione dei requisiti pensionistici, mentre, per i lavoratori autonomi dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei 18 mesi successivi alla maturazione dei requisiti pensionistici. Per tutti coloro che maturano il diritto alla pensione entro il 31.12.2010, invece, resta confermato il precedente regime di decorrenza della pensione. Inoltre, la citata legge, prevede alcuni specifici casi (vedi circolare n. 2243) in cui continua a trovare applicazione la previgente disciplina relativa ai termini di decorrenza della pensione. Nulla cambia, invece, almeno fino al 2014, sul piano dei requisiti necessari per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici. Dall'1.1.2015 e, successivamente, con cadenza triennale, invece, i requisiti anagrafici richiesti per avere diritto alla pensione (sia di vecchiaia che di anzianità) saranno aggiornati in base all'incremento dell'aspettativa di vita corrispondente a 65 anni d'età in riferimento alla media della popolazione residente in Italia accertato dall'ISTAT. |
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