Il 23 dicembre 2011 si è concluso il negoziato tra Fiat, Fiat Industrial e Federmanager che ha portato alla sottoscrizione del Contratto Collettivo di Lavoro per i dirigenti di aziende Fiat e Fiat Industrial con decorrenza dal 1 gennaio 2012.
Non si è partiti da una vera e propria necessità negoziale in quanto, mancando i presupposti per un atto di rottura, l'azienda non aveva disdettato il CCNL dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 25 novembre 2009 sottoscritto tra Confindustria e Federmanager.
Si è trattato quindi di una scelta congiunta e meditata su un modello contrattuale collettivo di livello aziendale più rispondente alle specificità dei dirigenti di un gruppo di aziende di grande dimensione e a vocazione internazionale, resa possibile in quanto l'azienda riconosce Federmanager come organizzazione sindacale esclusiva di riferimento della dirigenza industriale e interlocutore negoziale credibile e collaborativo nella definizione di modelli contrattuali orientati allo sviluppo dell'impresa e alla valenza strategica dei propri manager.
Un modello che guarda al futuro, che scongiura "il rischio" di una pluralità di contatti individuali per i dirigenti e che, invece, può essere di emulazione per altre realtà aziendali similari per dimensione, cultura e orientamento al mercato internazionale.
Il contratto si applica a tutti i circa 1800 dirigenti che operano nelle aziende che fanno capo a Fiat e Fiat Industrial e risulta in buona parte conforme alla struttura del modello contrattuale collettivo nazionale di lavoro applicato sino al 31 dicembre 2011.
Tuttavia, emergono due importanti peculiarità: innanzitutto, la previsione di momenti di verifica e di confronto che devono trovare la loro espressione attraverso la costituzione di un Osservatorio paritetico entro il prossimo mese di giugno e attraverso degli appuntamenti periodici per discutere delle questioni di maggiore rilevanza strategica e organizzativa e delle politiche sulla dirigenza, con l'obiettivo di sviluppare proposte e concordare anche possibili sperimentazioni finalizzate alla valorizzazione del ruolo manageriale; la seconda, è costituita dalla certezza della presenza di una componente variabile nella retribuzione del dirigente.
Sempre due sono le principali novità: una nuova regolamentazione delle ferie e, soprattutto, la nuova disciplina in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
E' stato modificato il criterio di conteggio delle ferie dal lunedì al venerdì, escludendo quindi anche il sabato e, pertanto, i giorni di ferie spettanti per ogni anno di servizio sono pari a 30, rimanendo sostanzialmente immutato il numero delle settimane complessive, pari a 6.
Si è deciso, inoltre, il superamento della disciplina del collegio arbitrale che, come noto, stabilisce una indennità supplementare da corrispondere in caso di accertata "ingiustificatezza" del licenziamento tra un numero minimo e massimo di mensilità aggiuntive al preavviso.
Si è ritenuto, infatti, di eliminare la discrezionalità definendo l'esatto numero di mensilità aggiuntive di indennità supplementare, sulla base dell'età anagrafica, dell'anzianità aziendale e delle presumibili difficoltà di ricollocazione.
Si va da un minimo pari a 8 mensilità di preavviso ad un massimo di 18 mensilità che salgono a 22 per età superiore a 59 anni o anzianità aziendali maggiori di 25 anni. In caso di anzianità aziendale inferiore a 12 mesi, invece, il numero delle mensilità aggiuntive viene ridotto al 50%, mentre nel caso in cui l'interessato sia in possesso dei requisiti di pensionamento "anticipato" competono 12 mensilità in presenza di un ‘anzianità aziendale superiore a 12 mesi, nessuna indennità aggiuntiva spetta invece in caso di pensione di vecchiaia.