{"id":14974,"date":"2020-07-01T12:26:32","date_gmt":"2020-07-01T10:26:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.federmanager.it\/?p=14974"},"modified":"2020-09-14T13:22:17","modified_gmt":"2020-09-14T11:22:17","slug":"massimale-contributivo-questo-sconosciuto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.federmanager.it\/massimale-contributivo-questo-sconosciuto\/","title":{"rendered":"Massimale contributivo, questo sconosciuto"},"content":{"rendered":"
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Ignorare cosa sia il massimale contributivo<\/strong> comporta spesso serie conseguenze al momento della liquidazione della pensione. Eppure \u00e8 un limite fissato nel nostro ordinamento dal 1995, quando la cosiddetta \u201cRiforma Dini\u201d (l. 335\/95) ha introdotto il sistema di calcolo contributivo della pensione<\/strong>.<\/p>\n Per massimale contributivo si intende infatti l\u2019importo limite, <\/strong>annualmente rivalutato, oltre il quale la retribuzione non \u00e8 soggetta a contribuzione previdenziale.<\/strong><\/p>\n Per l’anno 2020 il massimale \u00e8 stato fissato a 103.055 euro. <\/strong>Perch\u00e9 \u00e8 importante saperlo? Perch\u00e9 se, come pu\u00f2 accadere per un dirigente, si percepiscono (o percepiranno) retribuzioni superiori a tale importo, bisogna sapere per tempo come muoversi.<\/p>\n La data della \u201cRiforma Dini\u201d fa da spartiacque, il massimale contributivo \u00e8 pertanto applicabile a due diverse tipologie di lavoratori:<\/p>\n 1) i lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo dal primo gennaio 1996<\/strong>, vale a dire che hanno cominciato a lavorare a partire da tale data o in data successiva;<\/p>\n 2) i lavoratori che hanno iniziato il rapporto assicurativo precedentemente, <\/strong>ma al 31 dicembre 1995 non abbiano maturato 18 anni di contributi ed esercitino l’opzione per il sistema contributivo.<\/p>\n Nel primo caso, all\u2019atto dell\u2019assunzione il dirigente deve obbligatoriamente comunicare all\u2019azienda di non essere in possesso di contribuzione precedente al 1\u00b0 gennaio 1996<\/strong> in qualunque ordinamento previdenziale, comprese le casse professionali, n\u00e9 in paesi convenzionati con l\u2019Italia e di non avere in corso domande di riscatto o di accredito figurativo<\/strong>.<\/p>\n Qualora, successivamente all\u2019assunzione, il manager desideri procedere a un riscatto o a un accredito figurativo di periodi precedenti al 1\u00b0gennaio 1996, deve darne immediata segnalazione al datore di lavoro.<\/strong><\/p>\n In questo modo si modifica il regime previdenziale di appartenenza, cio\u00e8 si passa dal sistema interamente contributivo a quello misto. Pertanto, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o di accredito figurativo, cessa l\u2019applicazione del massimale contributivo sulla retribuzione<\/strong>, sempre nel caso in cui la retribuzione superi il limite annuo previsto. Ci\u00f2 significa che per i periodi recuperati dovr\u00e0 essere versata la contribuzione previdenziale calcolata sull\u2019intera retribuzione.<\/p>\n Chi ne trae vantaggio? \u00c8 noto che la contribuzione previdenziale \u00e8 per due terzi a carico del datore di lavoro<\/strong>, sul quale ricade l\u2019onere di tale scelta. Ovviamente anche il dirigente \u00e8 gravato di un terzo dell\u2019ulteriore contribuzione previdenziale sulla parte di retribuzione eccedente il massimale, ma con l\u2019evidente vantaggio che tale ulteriore versamento eseguito da azienda e dirigente rende pi\u00f9 alto l\u2019importo della futura pensione<\/strong>.<\/p>\n Il secondo caso \u00e8 ancor pi\u00f9 delicato e deve essere gestito con particolare attenzione. L\u2019opzione eventualmente esercitata dal manager per il<\/strong> sistema interamente contributivo \u00e8 innanzitutto irreversibile<\/strong> ed ha fondamentalmente due effetti per il dirigente:<\/p>\n Le conseguenze di una scelta del genere sono quindi molto complesse e delicate.<\/p>\n Le criticit\u00e0 rilevate pi\u00f9 frequentemente riguardano sia i casi di errata applicazione del massimale a lavoratori che possono vantare contribuzione precedente al 1996, <\/strong>che invece avrebbero dovuto versare la contribuzione previdenziale su tutta la retribuzione, sia i casi di mancata applicazione del massimale a lavoratori privi di anzianit\u00e0 precedente al 1\u00b0 gennaio 1996, <\/strong>ai quali invece avrebbe dovuto essere applicato.<\/p>\n In questo secondo caso, la contribuzione eccedente<\/strong> il massimale annuo, erroneamente versata dal datore, non avr\u00e0 comunque alcun effetto sulla pensione dell\u2019interessato<\/strong> dato che l\u2019Inps considerer\u00e0 valida ai fini pensionistici esclusivamente la contribuzione versata nel limite dei massimali annui di volta in volta vigenti.<\/p>\n Nella costante attivit\u00e0 di consulenza previdenziale che offriamo ai dirigenti associati a Federmanager, abbiamo notato un preoccupante aumento del numero dei casi<\/strong> interessati da una errata applicazione della normativa<\/strong> in commento, per cui \u00e8 fondamentale ribadire l\u2019estrema importanza di ricevere un supporto per la propria posizione previdenziale. Se prese per tempo, gravi conseguenze dal punto di vista pensionistico<\/strong> possono essere sanate seguendo specifiche procedure.<\/p>\n Per questo Federmanager, anche in tempo di Covid-19, continua a garantire ai propri associati i servizi di consulenza previdenziale<\/a> online ai quali ogni manager pu\u00f2 rivolgersi scrivendo all\u2019indirizzo di posta elettronica previdenza@federmanager.it<\/strong> .<\/p>\n Servizio previdenza Federmanager<\/strong> in collaborazione con Rita Comandini<\/strong><\/em><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column]\n Per i manager che hanno iniziato a versare i contributi dal 1996 in poi<\/h3>\n
Per i manager che hanno iniziato a versare i contributi prima del 1996<\/h3>\n
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Gli errori pi\u00f9 frequenti<\/h3>\n
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