{"id":15333,"date":"2020-09-18T11:36:57","date_gmt":"2020-09-18T09:36:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.federmanager.it\/?p=15333"},"modified":"2020-09-18T11:41:58","modified_gmt":"2020-09-18T09:41:58","slug":"manager-impatriati-risiedere-in-italia-conviene","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.federmanager.it\/manager-impatriati-risiedere-in-italia-conviene\/","title":{"rendered":"Manager \u201cimpatriati\u201d: risiedere in Italia conviene"},"content":{"rendered":"
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A partire dalla l. n. 238\/2010 il legislatore \u00e8 intervenuto sul tema dei bonus fiscali per attrarre il rientro dei lavoratori italiani all\u2019estero<\/strong> (cd. controesodo); tale misura di agevolazione ha da subito suscitato l\u2019interesse dei manager<\/strong> che valutavano un ritorno in Italia dopo anni di formazione o lavoro all\u2019estero.<\/p>\n Negli anni successivi, i regimi fiscali di favore da temporanei sono diventati stabili soprattutto a opera del d.lgs. n. 147\/2015<\/strong> che ha previsto in modo strutturale una riduzione dell\u2019imponibile fiscale del 50%, per la durata di 5 anni, in favore degli \u201cimpatriati\u201d<\/strong>: soggetti che, dopo un periodo all\u2019estero, decidano di trasferire la propria residenza in Italia<\/strong>.<\/p>\n Con il d.l. n. 34\/2019, \u00e8 stata poi sensibilmente ampliata la platea dei beneficiari del bonus<\/strong>, la cui durata \u00e8 stata estesa fino a un massimo di 10 anni<\/strong>. \u00c8 stata inoltre prevista un\u2019ulteriore riduzione dell\u2019imponibile fiscale: dal 50 al 70%, fino a un massimo del 90%<\/strong>.<\/p>\n Una premessa \u00e8 d\u2019obbligo: il bonus \u00e8 esclusivamente a favore dei lavoratori<\/strong>, titolari di redditi di lavoro dipendente<\/strong>, nonch\u00e9 assimilato <\/strong>(co.co.co., membri di Cda inclusi i Ceo, etc…), lavoratori autonomi e anche titolari di reddito di impresa<\/strong>.<\/p>\n I datori di lavoro,<\/strong> invece, non risparmieranno nemmeno in parte sugli oneri contributivi dovuti sui trattamenti retributivi, in relazione a lavoratori impatriati che dovessero assumere come dipendenti e collaboratori o nominare amministratori.<\/p>\n Possono accedere alle agevolazioni, a partire dall\u2019anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, due categorie di beneficiari:<\/p>\n Per i lavoratori impatriati \u00e8 prevista una riduzione dell\u2019imponibile fiscale, a partire dall\u2019anno di imposta del trasferimento della residenza fiscale e per i 4 periodi d\u2019imposta successivi, del 70%, arrivando fino al 90% per chi si trasferir\u00e0 in una delle 8 regioni del Mezzogiorno<\/strong> previste dalla normativa (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).<\/p>\n Il beneficio viene esteso per un ulteriore quinquennio<\/strong> (con riduzione dell\u2019imponibile fiscale al 50%) o nel caso in cui i lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o, a prescindere dall\u2019et\u00e0, fiscalmente a carico<\/strong>, anche in affido preadottivo oppure in caso di acquisto di almeno un’unit\u00e0 immobiliare residenziale in Italia<\/strong>, sia se l\u2019acquisto si collochi dopo il trasferimento in Italia sia che si verifichi nei 12 mesi precedenti.<\/p>\n Al fine di ampliare ulteriormente la platea di beneficiari dell\u2019estensione del bonus, \u00e8 previsto che l\u2019immobile potr\u00e0 essere acquistato o direttamente dal lavoratore \u201crimpatriato\u201d o dal coniuge o unito civilmente, dal convivente o dai figli<\/strong>, anche in compropriet\u00e0.<\/p>\n Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico<\/strong> (nati o con affido anche nel corso del primo quinquennio) nel secondo quinquennio l\u2019imponibile fiscale sar\u00e0 ridotto del 90%<\/strong> rispetto all\u2019effettivo.<\/p>\n Il legislatore ha inoltre facilitato il raggiungimento del requisito della pregressa residenza all\u2019estero: i cittadini italiani non iscritti all’<\/strong>Anagrafe degli italiani residenti all\u2019estero<\/strong><\/a> (Aire), rientrati in Italia dal 2020<\/strong>, possono accedere ai benefici fiscali se hanno mantenuto, per due periodi d\u2019imposta precedenti (di norma coincidenti con l\u2019anno solare) il ritorno o il trasferimento in Italia, la residenza in un altro Stato che abbia stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi (mod. Ocse).<\/p>\n Questa apertura dei criteri di residenza opera anche per le annualit\u00e0 e i benefici pregressi per tutti i periodi d\u2019imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi impugnabili o oggetto di controversie pendenti; <\/strong>opera altres\u00ec per i periodi d\u2019imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi<\/strong>, escludendo per\u00f2 il rimborso delle imposte gi\u00e0 versate in adempimento spontaneo.<\/p>\n Infine, il d.l. 124\/2019, \u201ccollegato fiscale alla legge di Bilancio 2020\u201d, ha inteso anticipare la decorrenza del nuovo regime (dal 70 al 90% fino a 10 anni con i nuovi requisiti semplificati) gi\u00e0 dall\u2019anno d\u2019imposta 2019 solo per coloro che abbiano trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile (data di entrata in vigore del decreto crescita) al 3 luglio 2019 (limite entro cui \u00e8 riconosciuta la residenza fiscale per l\u2019intero anno d\u2019imposta)<\/strong>. Tuttavia, l\u2019applicabilit\u00e0 di tale anticipazione dei nuovi requisiti al 2019, e per i 4 (o 9) anni successivi, rimane legata a un decreto del Mef (tuttora non pubblicato) che dovr\u00e0 illustrare i criteri di accesso al \u201cFondo controesodo\u201d collegato alla fruizione del beneficio per i lavoratori impatriati.<\/p>\n Servizio previdenza Federmanager in collaborazione con\u00a0Antonello Orlando<\/strong><\/em><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column]\n Chi beneficia delle agevolazioni<\/strong><\/h3>\n
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I vantaggi fiscali previsti<\/strong><\/h3>\n
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