{"id":6166,"date":"2011-08-31T00:00:00","date_gmt":"2011-08-30T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.federmanager.it\/manovra-bis-emendamento-sulle-pensioni-di-anzianita\/"},"modified":"2011-08-31T00:00:00","modified_gmt":"2011-08-30T22:00:00","slug":"manovra-bis-emendamento-sulle-pensioni-di-anzianita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.federmanager.it\/manovra-bis-emendamento-sulle-pensioni-di-anzianita\/","title":{"rendered":"Manovra bis: emendamento sulle pensioni di anzianit\u00e0"},"content":{"rendered":"
La misura riguarda esclusivamente quella particolare tipologia di lavoratori che usciranno dal lavoro con 40 anni di anzianità contributiva ma con un'età anagrafica inferiore a quella minima prevista (nel biennio 2011 \/ 2012 pari ad anni 60).<\/p>\n
Per costoro, non sarebbe considerata valida, per l'accesso a detta pensione, l'anzianità figurativa del servizio militare e quella derivante dal riscatto della laurea ma soltanto l'anzianità di lavoro effettivo.<\/p>\n
Detta modifica non determina invece un cambiamento nel requisito combinato età anagrafica \/ anzianità contributiva (cosiddetta quota) che regola l'accesso ordinario alla pensione d'anzianità.<\/p>\n
Per far comprendere meglio la portata della novità, si forniscono i seguenti esempi:<\/p>\n
L'emendamento avrebbe, invece, effetto per quei dirigenti che non avendo l'età anagrafica prevista nel biennio 2011\/2012, pari a 60 anni, raggiungano 40 anni di anzianità contributiva comprensivi di riscatto laurea e servizio militare: questi dirigenti, per andare in pensione, dovranno o raggiungere 40 anni di contribuzione di lavoro effettivo o accedere alla pensione attraverso il sistema ordinario delle quote: vale a dire, quota 96 nel biennio 2011\/2012 e cioè 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva, oppure 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (in questo caso continuano ad essere considerati validi i periodi di riscatto laurea e servizio di leva).<\/p>\n
Dal 2013 la quota derivante dalla somma anzianità più età, passerà a quota 97, con una età anagrafica minima di anni 61.<\/p>\n
Federmanager si è già attivata insieme a Manageritalia a tutti i livelli per eliminare tale iniquo provvedimento, peraltro con profili evidenti di incostituzionalità, o almeno rendere questa norma valida pro futuro, salvaguardando coloro che hanno versato o che stanno versando ingenti contributi.<\/p>\n
E' pur vero che il provvedimento riguarda un numero ristretto di lavoratori di cui i dirigenti, ne costituiscono parte limitata, ma non per questo meno importante e meno meritevole della nostra massima attenzione ed azione, anche considerando l'impatto marginale che ne deriverebbe nell'economia complessiva della manovra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La misura riguarda esclusivamente quella particolare tipologia di lavoratori che usciranno dal lavoro con 40 anni di anzianità contributiva ma con un’età anagrafica inferiore a quella minima prevista (nel biennio 2011 \/ 2012 pari ad anni 60). Per costoro, non sarebbe considerata valida, per l’accesso a detta pensione, l’anzianità figurativa del servizio militare e quella…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"yoast_head":"\n