{"id":6351,"date":"2013-01-23T00:00:00","date_gmt":"2013-01-22T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.federmanager.it\/pubblicato-il-decreto-interministeriale-per-la-salvaguardia-di-55000-esodati\/"},"modified":"2013-01-23T00:00:00","modified_gmt":"2013-01-22T23:00:00","slug":"pubblicato-il-decreto-interministeriale-per-la-salvaguardia-di-55000-esodati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.federmanager.it\/pubblicato-il-decreto-interministeriale-per-la-salvaguardia-di-55000-esodati\/","title":{"rendered":"Pubblicato il decreto interministeriale per la salvaguardia di 55000 esodati"},"content":{"rendered":"

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio u.s. l'atteso Decreto 8 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: “Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.Si tratta del Decreto che il Ministro Fornero aveva licenziato ad ottobre, in attuazione delle previsioni della Legge n. 135\/2012 (cd. “Spending Review”), per la salvaguardia del secondo contingente di lavoratori esodati, pari complessivamente a 55.000 soggetti – che si sommano ai primi 65.000 salvaguardati, per i quali la procedura di accesso ai benefici è già stata avviata con il precedente Decreto interministeriale 1° giugno 2012 – che è rimasto all’esame della Corte dei Conti per una serie di chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro, prima della definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Per tutti i lavoratori delle categorie di seguito riportate, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di accesso e di regime delle decorrenze  della pensione vigenti  prima  della  data  di entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214 (Riforma del sistema pensionistico).
Il Decreto dà avvio alla procedura di salvaguardia nei limiti di 55.000 soggetti, appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:<\/p>\n

a) lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla  base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre  2011, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli  interessati  ancora  non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in  mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;<\/p>\n

b) lavoratori che alla data  del  4  dicembre  2011 non  dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge  23 dicembre 1996 n. 662;<\/p>\n

c) lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria   della contribuzione antecedentemente alla data  del  4  dicembre  2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e  contributivi  utili  a comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico<\/strong>,  secondo  la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 214\/2011, entro il trentaseiesimo mese successivo  alla  data  di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;<\/strong> i lavoratori  interessati  non  devono  aver  comunque ripreso attività lavorativa successivamente   all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno  un contributo volontario  accreditato  od  accreditabile  alla  data  di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; <\/p>\n

d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il  31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice  di  procedura civile senza successiva rioccupazione in  qualsiasi  altra  attività lavorativa;<\/strong> lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro  entro il  31  dicembre  2011  in  applicazione  di  accordi  collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni  comparativamente più  rappresentative  a  livello  nazionale  senza   successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.<\/p>\n

Per quanto riguarda l’ultima categoria, di cui alla lettera d), che più direttamente interessa la casistica dei dirigenti, si riferisce ai lavoratori cessati in base all’art. 6, comma 2-ter del decreto-legge n. 216\/2011, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n. 14\/2012 che risultino  in  possesso  dei  requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato decreto-legge n. 201\/2011, convertito, con  modificazioni,  dalla legge n.  214\/2011,  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  del decreto-legge n. 201\/2011.<\/strong><\/p>\n

L’art. 2 del Decreto in esame, precisa che i lavoratori di cui alla precedente lettera d), conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data  di cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   Direzioni territoriali del lavoro, ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
<\/strong>
Il successivo art. 4 del Decreto, aggiunge che i soggetti di cui alla lettera d), presentano istanza di accesso ai  benefici  di  cui all'art. 22, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135, secondo le seguenti modalità: <\/p>\n

a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter  del  codice  di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti; <\/p>\n

b) in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. <\/p>\n

A tale proposito, il provvedimento riporta gli stessi criteri indicati dal precedente Decreto 1° giugno 2012 per l’individuazione delle Direzioni territoriali del lavoro competenti a ricevere le domande di salvaguardia, senza specificare in riferimento ai casi di accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritti entro il 31\/12\/2011 in sede sindacale, anziché presso le DTL, che costituiscono i casi di maggior frequenza per le risoluzioni dei dirigenti. <\/p>\n

Si dovrebbe presumere, pertanto, che possano continuare a trovare applicazione i criteri ulteriormente specificati nella Nota n. 56553 del 21 settembre u.s, emanata dalla Direzione Generale per le Politiche del Personale del Ministero del Lavoro, con cui sono state fornite precisazioni in merito agli Uffici competenti a cui presentare le istanze in argomento, precisando che:<\/p>\n