E’ stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 il Decreto 1° giugno 2012 del Ministero del Lavoro circa le “modalità di attuazione del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo”.
Dalla stessa data del 24 luglio 2012, pertanto, sono scattati i termini di 120 giorni per presentare la richiesta di accesso alla salvaguardia rispetto alla riforma previdenziale, da parte di coloro il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi di risoluzione collettiva o individuale – che costituisce la casistica che interessa maggiormente i dirigenti – i quali devono presentare l’istanza, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, alla competente Direzione Territoriale del Lavoro, individuata come segue:
a) nel caso di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile, l’istanza deve essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l’istanza deve essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
A tale proposito, al momento rimangono i dubbi per i casi in cui l’accordo di risoluzione sia stato sottoscritto solo in sede sindacale (come avviene normalmente per le risoluzioni che riguardano i dirigenti), anziché direttamente presso la DTL, che non sono stati espressamente presi in considerazione dalla norma in esame.
In particolare, permangono i dubbi qualora i verbali di accordo sottoscritti solo in sede sindacale non siano stati successivamente depositati presso la DTL, stante che, per i lavoratori “esodati”, l’art. 2, comma 2, del Decreto specifica che: “conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari”.
Dagli ultimi contatti avuti con il Ministero del Lavoro, ci è stato sostanzialmente confermato che tali fattispecie non sono state considerate nella stesura del Decreto, per cui si rende necessario un approfondimento tecnico specifico degli Uffici competenti dello stesso Ministero.
A tale proposito, la Federazione ha inoltrato una formale richiesta di chiarimenti al Capo della Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro circa le fattispecie sopra descritte, suggerendo anche possibili soluzioni, per poter fornire indicazioni esaurienti ai dirigenti “esodati” interessati per la presentazione delle relative istanze di beneficio nei tempi più brevi possibili.
PIANO OPERATIVO INPS PER LA VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI
Con il Messaggio n. 12196 del 20 luglio scorso, l’Inps ha avviato il Piano che dovrà condurre, entro il prossimo 30 settembre, alla verifica del diritto a pensione secondo le previgenti regole nei confronti dei lavoratori salvaguardati, cioè dei lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti, potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso antecedenti la riforma del sistema previdenziale.
In sostanza, il Piano si propone di individuare i 65.000 possibili beneficiari della salvaguardia dall’applicazione delle nuove regole di accesso alla pensione, previsti dal Decreto ministeriale 1° giugno 2012, il quale ha suddiviso tale contingente numerico di soggetti aventi titolo alla salvaguardia in sette categorie (lavoratori in mobilità breve o lunga, a carico dei fondi di solidarietà, prosecutori volontari, congedati, esonerati e veri e propri “esodati”).
L’Inps, quindi, ha provveduto ad estrarre dai propri archivi gestionali le posizioni assicurative dei lavoratori potenziali beneficiari delle disposizioni di salvaguardia, al fine di accertarne in concreto il diritto al trattamento pensionistico secondo i previgenti requisiti.
A tale scopo, le sedi territoriali dell’Istituto dovranno aggiornare e validare le posizioni assicurative contenute nelle liste citate, utilizzando una apposita funzione attivata nell’intranet aziendale dell’Istituto, inderogabilmente entro il 21 settembre prossimo.
Si è ritenuto opportuno, inoltre, coinvolgere direttamente i potenziali beneficiari inviando loro una comunicazione in cui si invitano gli interessati a prendere visione del proprio estratto-conto previdenziale, ad attivarsi con la prenotazione di un appuntamento presso la struttura INPS territorialmente competente nel caso riscontrino carenze od inesattezze nell’estratto, nonché a dotarsi di PIN dispositivo per la presentazione a tempo debito della domanda di prestazione.
Per ciascuna struttura territoriale l’Inps ha adottato degli specifici punti di consulenza, denominati “Sportello amico”, destinati ad accogliere le richieste provenienti dai lavoratori salvaguardati tramite la gestione per appuntamento delle richieste di consulenza personalizzata.
Nello stesso Messaggio, peraltro, si precisa che i potenziali beneficiari non inseriti nelle liste elaborate elettronicamente dall’Istituto, possono ugualmente richiedere un appuntamento presso la sede Inps di competenza, la quale avrà cura di accertare l’eventuale diritto del soggetto interessato per la conseguente segnalazione nell’applicativo “MONITORAGGIO 65MILA” in corso di predisposizione ed il conseguente inserimento nell’elenco dei beneficiari.
Quanto sopra risulta particolarmente importante per i lavoratori/dirigenti “esodati” che, ritenendo di avere i requisiti per il beneficio, non risultino destinatari delle comunicazioni che l’Inps sta inviando ai potenziali beneficiari, ai fini della verifica e attestazione del loro diritto a pensione secondo le regole previgenti.