Il Fasdapi ci comunica, con una lettera inviata alle Parti in 28 luglio scorso, che hanno già aderito all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione, prevista dalla nota a verbale in calce all'art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti delle PMI, il 76,31% delle imprese associate al Fasdapi (725 su 950) ed il 73,4% dei dirigenti (1.476 su 2.011).
Si tratta della copertura assicurativa stipulata tramite il Fasdapi con la quale si è data attuazione all'impegno contenuto nella nota a verbale in calce all'art. 15 del vigente c.c.n.l. per i dirigenti delle piccole e medie imprese, a seguito dell'accordo stipulato con Confapi il 4 maggio u.s., che prevede l'attivazione di coperture assicurative specifiche dirette a tutelare il dirigente a fronte delle norme di responsabilità civili e penali previste in conseguenza dei provvedimenti legislativi emanati e della responsabilità per colpa grave. Le Parti, infatti, hanno deciso di attivare tale copertura a partire dal 2010, a seguito della stipulazione dello specifico contratto di assicurazione coerente con il mandato ricevuto da parte del Fasdapi e concordato con un pool di compagnie di assicurazione individuate anche tramite l'attività di brokeraggio assicurativo svolta da Praesidium S.p.A., nonché dopo aver provveduto all'approvazione delle conseguenti modifiche allo Statuto ed al Regolamento da parte dell'Assemblea dell'Ente. In conseguenza di ciò, le imprese e i dirigenti sono tenuti a concorrere ai costi sostenuti dal Fasdapi per il perseguimento di tale finalità. Nello specifico, ciascuna impresa deve versare al Fasdapi il contributo stabilito dal CdA dell'Ente, d'intesa con le parti sociali, pari a 450,00 €uro l'anno, comprensivo della quota a carico del dirigente, pari a un terzo dello stesso contributo, tramite trattenuta dalla retribuzione. Nel sopra citato accordo, inoltre, si stabilisce che per l'anno in corso il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il 30 giugno 2010, ai fini dell'attivazione della copertura dal 1°luglio 2010. In caso di mancato versamento dei contributi da parte delle imprese, in deroga a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 15 del c.c.n.l. per i dirigenti delle PMI, le garanzie e le tutele di cui al medesimo art. 15 del c.c.n.l. sono escluse nei soli casi di dolo, accertati con sentenza passata in giudicato, per cui le stesse imprese inadempienti si faranno carico in proprio delle responsabilità in argomento. In caso di mancata attivazione della copertura assicurativa stipulata tramite il Fasdapi, su istanza del dirigente, lo stesso Fasdapi attiverà nei confronti delle imprese inadempienti tutte le azioni utili alla riscossione dei contributi dovuti dalle imprese stesse. In presenza di una copertura assicurativa già stipulata dalle imprese alla data di sottoscrizione della intesa tra Federmanager e Confapi del 4 maggio 2010, l'ammissibilità della stessa copertura in sostituzione di quella stipulata dal Fasdapi dovrà essere validata dalla Commissione di certificazione costituita presso l'Osservatorio della bilateralità tra le Parti, che ne verificherà l'equivalenza della garanzia. Si deve, quindi, concludere, alla luce dei risultati già conseguiti, che l'iniziativa voluta da Federmanager e Confapi a copertura delle tutele per responsabilità civile e/o penale connesse alla prestazione del dirigente, deve essere considerata pienamente positiva e rispondente alle effettive esigenze delle imprese e dei dirigenti. |
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