E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio u.s. l'atteso Decreto 8 ottobre 2012 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante: “Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.Si tratta del Decreto che il Ministro Fornero aveva licenziato ad ottobre, in attuazione delle previsioni della Legge n. 135/2012 (cd. “Spending Review”), per la salvaguardia del secondo contingente di lavoratori esodati, pari complessivamente a 55.000 soggetti – che si sommano ai primi 65.000 salvaguardati, per i quali la procedura di accesso ai benefici è già stata avviata con il precedente Decreto interministeriale 1° giugno 2012 – che è rimasto all’esame della Corte dei Conti per una serie di chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro, prima della definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Per tutti i lavoratori delle categorie di seguito riportate, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma del sistema pensionistico).
Il Decreto dà avvio alla procedura di salvaguardia nei limiti di 55.000 soggetti, appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011 che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; i lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa; lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
Per quanto riguarda l’ultima categoria, di cui alla lettera d), che più direttamente interessa la casistica dei dirigenti, si riferisce ai lavoratori cessati in base all’art. 6, comma 2-ter del decreto-legge n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012 che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011.
L’art. 2 del Decreto in esame, precisa che i lavoratori di cui alla precedente lettera d), conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.
Il successivo art. 4 del Decreto, aggiunge che i soggetti di cui alla lettera d), presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
A tale proposito, il provvedimento riporta gli stessi criteri indicati dal precedente Decreto 1° giugno 2012 per l’individuazione delle Direzioni territoriali del lavoro competenti a ricevere le domande di salvaguardia, senza specificare in riferimento ai casi di accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritti entro il 31/12/2011 in sede sindacale, anziché presso le DTL, che costituiscono i casi di maggior frequenza per le risoluzioni dei dirigenti.
Si dovrebbe presumere, pertanto, che possano continuare a trovare applicazione i criteri ulteriormente specificati nella Nota n. 56553 del 21 settembre u.s, emanata dalla Direzione Generale per le Politiche del Personale del Ministero del Lavoro, con cui sono state fornite precisazioni in merito agli Uffici competenti a cui presentare le istanze in argomento, precisando che:
- nel caso di accordi individuali sottoscritti in sede sindacale e depositati presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, le istanze possono essere presentate presso le stesse Direzioni territoriali;
- in caso di accordi sottoscritti in sede sindacale ma non depositati presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, va applicato il criterio della competenza della Direzione Territoriale in base alla residenza del richiedente.
Le istanze di cui al citato articolo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale (ossia dal 21 gennaio 2013). Presso le Direzioni territoriali del lavoro sono istituite specifiche Commissioni per l'esame delle istanze. Il Decreto contiene, infine, all’art. 6, la ripartizione delle quote di salvaguardati, entro il numero complessivo di 55.000 soggetti, ripartiti come segue: 40.000 lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali; 1.600 soggetti a carico dei fondi di solidarietà; 7.400 prosecutori volontari e 6.000 lavoratori cessati in base all’art. 6, comma 2-ter del decreto-legge n. 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2012.