Riepiloghiamo i criteri inerenti la deducibilità fiscale dei contributi FASI e la detraibilità delle spese mediche sostenute dagli iscritti al FASI, confermati dall’Agenzia delle Entrate a seguito di richieste di parere avanzate da Federmanager.
Naturalmente, i suddetti criteri non si applicano in modo uniforme per tutte le Casse/Fondi ma soltanto agli iscritti a Casse/Fondi che abbiano meccanismi di contribuzione analoghi al FASI.
FASI PER DIRIGENTE IN SERVIZIO:
ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR, la contribuzione versata al FASI, sia per la quota a carico dell’azienda (pari a € 1.664) che per quella a carico del dirigente in servizio (pari a € 844), è interamente deducibile dal reddito dell’interessato in quanto l’importo è complessivamente non superiore al limite previsto di € 3.615,20. A tale proposito si ricorda che non rileva fiscalmente la quota che l’azienda versa a titolo di solidarietà per i dirigenti in pensione in quanto ad essi non ricollegabile (vedi successivo punto 2.1.). Conseguentemente, le spese mediche sono detraibili solo per la quota eccedente l’importo rimborsato dal Fondo.
ATTENZIONE: nel caso in cui il dirigente in servizio, iscritto al FASI, fosse iscritto anche ad una Cassa/Fondo di assistenza sanitaria integrativo dello stesso FASI, ad esempio ASSIDAI, occorre verificare se, per effetto della contribuzione versata a quest’ultima forma di assistenza sanitaria integrativa, si supera il limite di deducibilità pari a € 3.615,20. Se così fosse, oltre alla quota delle spese mediche rimaste a carico dell’interessato, è possibile detrarre proporzionalmente le spese sanitarie per la parte rimborsata dai Fondi.
Calcolo detraibilità Fasi
Calcolo della percentuale di detraibilità: | ||
Contributo FASI: | (quota azienda) | € 1.664,00 |
(quota dirigente) | € 844,00 | |
Totale | € 2.508,00 | |
Contributo Cassa/Fondo integrativo | € 1.492,00 | |
TOTALE CONTRIBUTI VERSATI (*) | € 4.000,00 | |
Percentuale detraibilità | (4000-3615,20)/4000*100 | 9,62% |
(*) Informazione riportata nella casella 60 del CUD. |
Tale aliquota deve essere applicata all’importo relativo alle spese mediche rimborsate per ottenere la relativa quota da portare in detrazione sul modello 730. Quindi, supponendo che l’interessato abbia questa situazione:
Esempio di detraibilità: | % di Detraibilità | Importo detraibile | ||
Spese mediche sostenute: | € 3.000,00 | |||
di cui | RIMBORSATE | € 2.000,00 | 9,62% | € 192,40 |
NON RIMBORSATE | € 1.000,00 | 100,00% | € 1.000,00 | |
Totale Importo detraibile | € 1.192,40 |
Come noto, in sede di calcolo, tale importo sconterà la franchigia pari a € 129,11.
FASI PER DIRIGENTE IN PENSIONE:
i contributi versati direttamente al FASI dai dirigenti pensionati, invece, non sono deducibili dal reddito. Ciò in quanto, come segnalato anche nella Risoluzione n. 293/E dell’11 luglio 2008 dell’Agenzia dell’Entrate, qualora il meccanismo di funzionamento del Fondo preveda in favore del pensionato un versamento contributivo a carico del datore di lavoro e non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento stesso e la posizione di ogni singolo pensionato, come nel caso del FASI, l’Agenzia ritiene non applicabile il suddetto art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
Tenuto conto che i contributi versati al FASI dai pensionati hanno concorso alla formazione del loro reddito imponibile, ne consegue che le spese sanitarie sostenute dagli stessi pensionati sono integralmente detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11 anche per la quota già rimborsata dal Fondo, secondo le regole previste per le detrazioni dall’Irpef, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR.
FASI PER DIRIGENTE IN PENSIONE – SPESE MEDICHE SOSTENUTE DAL CONIUGE NON FISCALMENTE A CARICO:
su richiesta di Federmanager, con circolare n. 21/2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico del dirigente in pensione iscritto al FASI, anche se rimborsate dal Fondo, sono detraibili dal coniuge nella misura del 19% per la parte che eccede € 129,11 secondo quanto previsto dall’art. 15. comma1, lett. c) del TUIR.
FASI PER DIRIGENTE IN PENSIONE – SPESE MEDICHE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL FASI IN REGIME DI CONVENZIONE DIRETTA:
sempre su specifica richiesta di parere inoltrata da Federmanager alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 167 del 25 novembre 2005, è stato chiarito che, per il dirigente in pensione iscritto al FASI, le spese mediche, anche quando siano state pagate direttamente dal Fondo alle case di cura convenzionate, sono detraibili dall’Irpef secondo le modalità previste dal richiamato art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.