Come già annunciato in precedenza (news del 4 maggio 2010) l'Amministrazione finanziaria ha definitivamente chiarito ogni incertezza interpretativa relativa al regime di detraibilità fiscale delle spese mediche rimborsate dal Fasi relative al coniuge non fiscalmente a carico del dirigente in pensione, attraverso la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, emessa in risposta ad un'apposita istanza d'interpello presentata da Federmanager.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, richiamando la Risoluzione 28 maggio 2004, n. 78, nel ricordare che i contributi versati al FASI dai dirigenti in pensione non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, anche se rimborsate, parzialmente o totalmente, sono detraibili dall'imposta lorda per la parte eccedente euro 129,11, ha chiarito che anche il coniuge dell'iscritto al FASI, pur nel caso in cui non sia fiscalmente a carico dell'iscritto, ha diritto alla detrazione in relazione alle spese sanitarie rimborsate dal Fondo. A seguito di tale interpretazione, pertanto, si è posto il problema della possibilità di recuperare la mancata detrazione delle spese sanitarie per l'anno 2009 e per gli anni precedenti per i contribuenti che, in base ad una interpretazione cautelativa ed anteriormente al pronunciamento dell'Agenzia delle Entrate, non abbiano operato la detrazione di cui trattasi. Sotto il profilo teorico, va preliminarmente rammentato che sia la dottrina che la giurisprudenza sono concordi nell'attribuire alla dichiarazione dei redditi la natura di mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. In base a tale interpretazione, la dichiarazione non assume il carattere di confessione stragiudiziale, il che comporterebbe l'impossibilità di rettificare ciò che è stato precedentemente dichiarato dal contribuente. La Circolare emanata il 23 aprile 2010 dall'Agenzia dell'Entrate, risolvendo le perplessità emerse sui criteri di detrazione in materia di spese sanitarie sostenute dal coniuge non a carico, ha fornito un'interpretazione delle norme del TUIR più favorevole al contribuente. Il contribuente che, precedentemente a tali chiarimenti, essendo presente una incertezza interpretativa delle norme, avesse optato per la soluzione meno favorevole, non ha quindi applicato le detrazioni relative al rimborso delle spese sanitarie. L'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1998, n. 322 disciplina gli effetti e i termini per rettificare la dichiarazione dei redditi. Tale articolo dispone che "le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi approvati per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, Decreto Legislativo n. 241 del 1997". La rettifica, pertanto, nel caso di specie, non è più possibile per il periodo di imposta precedente all'anno 2009, essendo scaduti i termini, mentre è ancora ammissibile, ai sensi della citata disposizione, per il periodo d'imposta 2009. Per i periodi d'imposta compresi fino all'anno 2008, invece, potrebbe valutarsi la possibilità della presentazione di un'istanza di rimborso da parte dell'interessato. Tale istituto è previsto specificamente per le imposte sui redditi dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'articolo citato stabilisce che "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio. Omissis. ". Tale articolo consente al contribuente che ha dichiarato un reddito maggiore di quello effettivo o non ha computato detrazioni spettanti, a causa di errore materiale, di presentare l'istanza di rimborso all'ufficio competente entro quarantotto mesi dalla data del pagamento. Nel caso in esame, potrebbe ritenersi che il contribuente, nell'incertezza interpretativa chiarita solo con la Circolare 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate, non abbia effettuato le dovute detrazioni applicando l'interpretazione più sfavorevole ed abbia quindi ora diritto al rimborso d'imposta corrispondente alle detrazioni non effettuate, presentando l'istanza nel termine predetto. Naturalmente, trattandosi di una situazione del tutto peculiare, non può allo stato attuale escludersi che sia l'Amministrazione finanziaria che la giurisprudenza possano giungere a diverse conclusioni interpretative. A tale proposito, Federmanager ha messo a disposizione delle proprie Associazioni territoriali un modello "base" di istanza di rimborso relativa alla fattispecie in argomento che potrà essere personalizzata in relazione alla specifica situazione degli interessati. |
Notizie collegate