La misura riguarda esclusivamente quella particolare tipologia di lavoratori che usciranno dal lavoro con 40 anni di anzianità contributiva ma con un'età anagrafica inferiore a quella minima prevista (nel biennio 2011 / 2012 pari ad anni 60).
Per costoro, non sarebbe considerata valida, per l'accesso a detta pensione, l'anzianità figurativa del servizio militare e quella derivante dal riscatto della laurea ma soltanto l'anzianità di lavoro effettivo.
Detta modifica non determina invece un cambiamento nel requisito combinato età anagrafica / anzianità contributiva (cosiddetta quota) che regola l'accesso ordinario alla pensione d'anzianità.
Per far comprendere meglio la portata della novità, si forniscono i seguenti esempi:
- Dirigente di anni 60 (nel biennio 2011/2012) con 36 anni di anzianità contributiva (compresi riscatto laurea e servizio militare): per questo dirigente nulla cambia rispetto alla situazione vigente.
- Dirigente di anni 61 (nel biennio 2011/2012) con 35 anni di anzianità contributiva (compresi riscatto laurea e servizio militare): anche per questo dirigente nulla cambia rispetto alla situazione vigente.
L'emendamento avrebbe, invece, effetto per quei dirigenti che non avendo l'età anagrafica prevista nel biennio 2011/2012, pari a 60 anni, raggiungano 40 anni di anzianità contributiva comprensivi di riscatto laurea e servizio militare: questi dirigenti, per andare in pensione, dovranno o raggiungere 40 anni di contribuzione di lavoro effettivo o accedere alla pensione attraverso il sistema ordinario delle quote: vale a dire, quota 96 nel biennio 2011/2012 e cioè 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva, oppure 61 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (in questo caso continuano ad essere considerati validi i periodi di riscatto laurea e servizio di leva).
Dal 2013 la quota derivante dalla somma anzianità più età, passerà a quota 97, con una età anagrafica minima di anni 61.
Federmanager si è già attivata insieme a Manageritalia a tutti i livelli per eliminare tale iniquo provvedimento, peraltro con profili evidenti di incostituzionalità, o almeno rendere questa norma valida pro futuro, salvaguardando coloro che hanno versato o che stanno versando ingenti contributi.
E' pur vero che il provvedimento riguarda un numero ristretto di lavoratori di cui i dirigenti, ne costituiscono parte limitata, ma non per questo meno importante e meno meritevole della nostra massima attenzione ed azione, anche considerando l'impatto marginale che ne deriverebbe nell'economia complessiva della manovra.