Ogni anno durante l’estate viene pubblicato il rapporto della Ragioneria generale dello Stato sulle tendenze di medio-lungo termine del sistema socio sanitario. Questo documento è stato regolarmente emanato in occasione della predisposizione della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza del 2021 (NADEF 2021) a fine settembre del 2021 e conteneva, come di prassi, le tabelle con gli incrementi della speranza di vita stimati per gli anni a venire.
Le tabelle, contenute nel rapporto di settembre già contenevano nell’immediato una tendenza al ribasso delle speranze di vita degli italiani, e quindi un decremento dei requisiti di accesso a pensione.
Tali tabelle stimavano, infatti, per il biennio 2023/2024, un incremento della speranza di vita pari a zero, diversamente da quelle dell’anno precedente, che invece stimavano una crescita di 3 mesi.
La novità, rispetto a una prassi consolidata, è che solo pochi mesi dopo, il 26 novembre 2021, l’Istat ha rilasciato anche le nuove previsioni demografiche su base 2020 che sono state recepite nella nota di aggiornamento al DEF pubblicata il 28 dicembre 2021.
Tali previsioni modificano quelle di pochi mesi prima stimando a zero la crescita della speranza di vita anche per il biennio 2025/2026.
Il mancato incremento della speranza di vita in un arco temporale così esteso, favorisce gli accessi a tutte le tipologie di pensione, allineandone il blocco della crescita della speranza di vita per le pensioni anticipate (con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), dopo il “congelamento” fino al 2026 conseguente al decreto legge n. 4 del 2019. La speranza di vita, quindi, riprenderà a crescere, salvo ulteriori contrazioni, solo dal 2027.
Peraltro un altro aspetto non trascurabile è l’effetto di tale decremento su tutte le procedure di esodo come l’isopensione o il contratto di espansione, che per l’accesso alla prestazione prevedono che i requisiti di accesso siano maturati entro il periodo massimo di permanenza in esodo. Naturalmente, diminuendo i requisiti richiesti di accesso, aumenterà la platea dei dirigenti che potenzialmente potranno aderire a tali procedure di esodo.
Prendiamo ad esempio un dirigente nato a giugno del 1963 che punta a maturare nei 7 anni di permanenza nella prestazione ex art. 4 della legge 92/2012 , il primo requisito utile , che per lui è la vecchiaia; l’accordo scade il 30 novembre del 2023 e a quella data di accesso, sulla base delle tabelle di settembre, lui maturerebbe l’età per la pensione di vecchiaia con 67 anni e 9 mesi, cioè a marzo 2031 con decorrenza accesso aprile, ovvero di molto oltre il limite invalicabile dei 7 anni di permanenza in esodo.
Applicando, invece, le nuove tabelle il dirigente accederà alla pensione di vecchiaia con 67 anni e 5 mesi, con decorrenza dicembre 2023, maturando dunque i requisiti all’interno del periodo massimo di permanenza e otterrà dall’INPS la certificazione per accedere alla prestazione di esodo.
In attesa del messaggio da parte di INPS dell’avvenuto aggiornamento delle procedure informatiche da parte dell’Istituto, Federmanager sta già provvedendo all’aggiornamento del proprio software di calcolo del diritto e della misura della pensione, al fine di assicurare la correttezza del calcolo delle decorrenze pensionistiche da effettuarsi in proiezione.
Cliccando su questo link è possibile consultare le nuove tabelle pubblicate nella nota di aggiornamento del DEF del 28 dicembre 2021.