Si ritorna ad approfondire il tema della detraibilità fiscale delle spese sanitarie sostenute dal coniuge del pensionato iscritto al Fasi per segnalare che con la Circolare n. 21 del 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, recante risposte a quesiti relativi a deduzioni, detrazioni e crediti d'imposta ai fini Irpef, al Punto 4.8, l'Amministrazione finanziaria ha fornito uno specifico parere interpretativo in risposta alla richiesta di consulenza giuridica inoltrata da Federmanager all'Agenzia delle Entrate, nell'ottica di chiarire definitivamente il regime di detraibilità fiscale delle spese mediche rimborsate dal FASI relative al coniuge non fiscalmente a carico del dirigente in pensione e di prevenire disagi nei confronti degli associati. Come noto, l'art. 15, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) prevede che si considerino rimaste a carico del contribuente, dando quindi luogo a detrazione d'imposta, le spese mediche rimborsate al contribuente stesso a seguito del pagamento di contributi che non sono deducibili dal suo reddito o che non danno luogo a detrazione d'imposta. A tale proposito, la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 78/E del 28 maggio 2004, ha espressamente riconosciuto che le contribuzioni al FASI erogate dai dirigenti in servizio non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 51 del TUIR, al contrario di quelle erogate dai dirigenti in pensione, ai quali, quindi, è riconosciuta la detrazione delle spese mediche, anche se rimborsate dal FASI stesso, nella misura del 19% per la parte che eccede €129,11, secondo le regole prescritte per le detrazioni Irpef dall'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. In tale ambito, si è posto il problema del trattamento tributario delle spese mediche relative al coniuge non a carico del pensionato, oggetto di rimborso FASI, nel caso in cui il pensionato stesso abbia iscritto alla gestione FASI anche il coniuge, in quanto componente del proprio nucleo familiare. Taluni Centri di Assistenza Fiscale hanno, infatti, manifestato resistenze in merito alla detraibilità da parte del coniuge del pensionato delle spese mediche da esso sostenute, ma rimborsate direttamente al pensionato iscritto, in base alla considerazione che, sotto il profilo formale, il soggetto che corrisponde il contributo non detraibile non è il coniuge del pensionato, ma il pensionato stesso. Il parere dell'Agenzia conferma la posizione interpretativa da noi assunta anche in passato. La Federazione era, infatti, intervenuta sulla questione per evidenziare che non dovrebbe sussistere alcuna preclusione alla detraibilità delle spese mediche sostenute dal coniuge, in quanto le stesse sono comunque rimborsate a fronte di contributi assistenziali non deducibili dal reddito del soggetto d'imposta in cui favore il rimborso è erogato, tenendo peraltro conto che il pagamento del contributo al FASI effettuato dal pensionato, sia pur in proprio nome, è pur sempre per conto e nell'interesse del coniuge. Si concludeva, quindi, che le spese sanitarie si devono comunque ritenere interamente detraibili dal coniuge, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, non rilevando a tal fine il rimborso ottenuto dall'iscritto, in quanto ottenuto a fronte di contributi non deducibili né detraibili, erogati dall'iscritto stesso per conto e nell'interesse del coniuge. Con la citata Circolare n. 21 del 23/04/2010, l'Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al suddetto quesito, specificando espressamente che: "In linea con tale orientamento, si deve ritenere che qualora il FASI rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, per effetto dei contributi versati che non hanno beneficiato dell'art. 51, comma 1, lett. a), del TUIR, dette spese sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del medesimo testo unico da parte dello stesso familiare che le ha sostenute". Con tale pronuncia dell'Agenzia delle Entrate, si pone definitivamente chiarezza sulla situazione di incertezza interpretativa circa il trattamento fiscale applicabile sulle spese sanitarie sostenute dal coniuge non a carico del pensionato iscritto al FASI, in tempo utile per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2009, realizzando indubbiamente un risultato a vantaggio dei Colleghi in pensione.
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