La Legge 28/06/2012 n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", all'art. 4, commi 16-22, ha introdotto una procedura di convalida successiva alle dimissioni nonché alle risoluzioni consensuali, con il chiaro intento di contrastare il fenomeno delle cd. "dimissioni in bianco".
Si tratta di un meccanismo di indubbia importanza, funzionale ad asseverare la genuina volontà di un lavoratore/dirigente di dimettersi o di prestare il proprio consenso ai fini di una risoluzione consensuale ed evitare preventivamente ogni possibile pratica volta ad aggirare la disciplina di tutela in caso di licenziamento illegittimo.
In sostanza, la normativa prevede che le dimissioni ovvero le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro siano sospensivamente condizionate ad una successiva convalida delle parti coinvolte, da esprimere presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti.
Le disposizioni in esame fissano anche i termini e le condizioni per attivare la procedura di convalida, per cui il datore di lavoro deve invitare il lavoratore/dirigente ad esplicitare la propria volontà di cessare il rapporto di lavoro entro 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, procedendo alla convalida presso le sedi autorizzate.
In alternativa a tale procedura, l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro può essere condizionata alla sottoscrizione di una dichiarazione del lavoratore/dirigente interessato, apposta in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto che il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare al Centro per l'impiego entro 5 giorni, in base all'art. 21 della Legge n. 264/1949.
La norma in esame riconosce altresì ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la possibilità di individuare ulteriori sedi presso cui validare le dimissioni e raccogliere la dichiarazione di consenso del lavoratore alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
In attuazione di tale previsione, Federmanager e Confindustria il 18 settembre scorso hanno sottoscritto un accordo con cui si stabilisce che la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali per i dirigenti possa validamente essere effettuata in sede sindacale, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.
Analoghe intese sono state sottoscritte anche con Confservizi (Aziende dei Servizi Pubblici Locali) il 21 settembre u.s. e con Confapi (Piccole e Medie Imprese) il 26 settembre scorso.