Entra in vigore il decreto 52/2020 che amplia l’accesso alla cassa integrazione. Ecco chi e come può utilizzarla
La particolarità sta tutta nella scelta di non introdurre un unico ammortizzatore sociale, come era stato richiesto da molti. Così il cosiddetto decreto “Cura Italia”, convertito in legge n. 27/2020, ha attivato interventi diversi per sostenere le imprese durante la sospensione totale o la riduzione parziale di molte attività dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel dettaglio, la norma emergenziale ha previsto un periodo di concessione dell’integrazione salariale (cioè l’indennità a carico dello Stato in caso di mancanza di prestazione lavorativa per stato di crisi) attraverso gli istituti della cassa integrazione ordinaria (Cigo) e dell’assegno ordinario, erogato dai fondi bilaterali o dal fondo ‘residuale’ incardinato presso l’Inps per coprire i settori scoperti dalla cassa integrazione e dai fondi di comparto (denominato Fondo di integrazione salariale o Fis).
Inoltre, il decreto ha reintrodotto la cassa integrazione in deroga (Cigd) proprio per dare una risposta a tutte le imprese, anche le microimprese fino a 5 dipendenti che altrimenti sarebbero rimaste senza la copertura della cassa integrazione, in nessuna delle forme sopra citate, incluso il cosiddetto Fis, che era stato invece previsto come ammortizzatore sociale residuale dalla “riforma Fornero” e dal Jobs Act.
Come richiedere la cassa integrazione ordinaria o l’assegno del Fis
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi anche solo indirettamente riconducibili all’emergenza Covid-19, può essere presentata domanda di concessione della Cigo o dell’assegno ordinario per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per una durata massima di 9 settimane. Il contatore delle 9 settimane rappresenta l’unità produttiva aziendale, non il lavoratore. Pertanto, nel caso di aziende che chiedano 9 settimane per tutte le unità produttive, ponendo in integrazione salariale solo la metà dell’organico per alcuni giorni di quelle settimane, non sarà riconosciuto alcun “credito” a favore di una eventuale seconda domanda. In questo caso, infatti, la cassa integrazione di anche un solo lavoratore potrebbe consumare il budget dell’intera unità produttiva! Questi ammortizzatori sociali sono riconosciuti a tutti i lavoratori subordinati, anche a termine o somministrati, assunti alla data del 17 marzo 2020, senza alcun contributo a carico dell’azienda.
Il caso della cassa integrazione in deroga
La Cigd viene riconosciuta dalla singola Regione, in cui si trovano il datore di lavoro o le proprie unità produttive, per un periodo massimo di 9 settimane a favore dei datori di lavoro privi della Cigo, del Fis o dei fondi di solidarietà. Per le società con unità localizzate in almeno 5 regioni, la richiesta viene presentata direttamente al ministero del Lavoro con un iter dai tempi a oggi più dilatati.
L’importo previsto
La misura dell’indennità mensile di tutte le forme di cassa integrazione sopra illustrate, in tutti i casi, è pari all’80% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate, comprese fra lo 0 e il 100% dell’orario di lavoro pattuito e di norma entro le 40 ore settimanali. Si deve tener conto però che l’indennità non è pari all’80% reale di quanto spettante, ma che vi è un massimale pari a 1.199 euro lordi per i dipendenti collocati in una delle 2 fasce retributive più alte; su tali importi vi è poi un contributo a carico del lavoratore del 5,84%.
L’indennità mensile assorbe inoltre anche i ratei delle mensilità aggiuntive, pertanto, un dipendente che rimanga per 12 mesi in cassa integrazione, anche non per Covid-19, non matura la tredicesima. Sulla medesima scia, chi è in sospensione completa per tutto il mese non matura il corrispondente rateo di ferie.
In questi mesi, tuttavia, molte imprese hanno provveduto a integrare la cassa integrazione con ulteriori cifre corrisposte per rispondere alla drastica riduzione del potere retributivo dei dipendenti. In riferimento ai ritardi nei pagamenti della cassa integrazione, quando disposti direttamente dall’Inps (come avviene sempre per la Cigd), è stato sottoscritto un accordo fra Abi, sindacati e ministero del Lavoro per garantire un’anticipazione fino a 1.400 euro netti per il periodo di cassa a condizioni molto vantaggiose.
Quali ammortizzatori sociali per i dirigenti?
I dipendenti assunti con qualifica dirigenziale sono, di norma, esclusi da queste misure di sostegno al reddito, dal momento che per loro non viene versata la contribuzione relativa alla cassa integrazione in nessuna delle sue forme. D’altra parte, però, la cassa integrazione guadagni in deroga è concessa ad esempio ai lavoratori occupati in imprese sotto i 6 dipendenti, che sono anch’esse dispensate da qualsiasi versamento a favore degli ammortizzatori sociali.
Dal momento che i dirigenti sono privi di qualsiasi ammortizzatore sociale e sembrerebbero potere essere destinatari di questo ammortizzatore ‘derogatorio’, la Regione Lazio ha avanzato richiesta al ministero del Lavoro per avere chiarimenti sulla possibile inclusione dei dirigenti fra i beneficiari.
Va poi segnalato che, con accordo quadro del 20 marzo 2020, la Regione Marche ha incluso in modo indiretto anche i dirigenti tra i lavoratori ammessi al godimento della Cigd, prevedendo l’ammortizzatore sociale per qualsiasi categoria di lavoratore subordinato.
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Cosa prevedono gli ultimi decreti
Oltre alla conferma delle settimane previste dal decreto “Cura Italia”, il successivo “decreto Rilancio” ha disposto che le aziende che abbiano già utilizzato del tutto le prime 9 settimane possano richiederne altre 5, sempre con causale Covid-19, da utilizzare entro il 31 agosto 2020.
Erano state altresì previste ulteriori 4 settimane, utilizzabili dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, per sospensioni e riduzioni dell’attività dovute all’emergenza epidemiologica. Questo timing “stringente” era stato originariamente allentato per le sole aziende dei settori turismo, congressi e spettacolo, le quali potranno utilizzare le ultime 4 settimane anche prima del 1° settembre 2020, a seconda delle esigenze emergenti. Un decreto correttivo, emanato nella giornata del 15 giugno ha modificato la previsione originaria concedendo anche alle aziende di qualsiasi settore merceologico di godere delle ulteriori 4 settimane nel caso le precedenti 14 (9+5) siano state esaurite anche prima dell’1 settembre.
I due decreti apparsi fra maggio e giugno 2020 contengono inoltre delle semplificazioni nel processo di domanda amministrativa volte a rendere più celere l’erogazione delle integrazioni salariali, nel caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte di Inps.
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