L’approfondimento dei nostri esperti sul Fondo di garanzia Inps per il trattamento di fine rapporto, uno strumento importante per chi deve affrontare un datore di lavoro insolvente
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (Tfr), istituito dall’art. 2 della l. n. 297/1982, ha come scopo principale di assicurare il pagamento del Tfr e delle ultime mensilità del rapporto di lavoro (3 mesi), in sostituzione del datore di lavoro che si riveli insolvente nei confronti del lavoratore.
Non è così noto forse che tutti i datori di lavoro, proprio per assicurare questa tutela, siano tenuti al versamento di un contributo pari allo 0,20% della retribuzione, elevato allo 0,40% per i dirigenti dell’industria.
La domanda al Fondo può essere presentata anche da soci di cooperative, purché in regola con i versamenti contributivi, dagli eredi (art. 2122 c.c.) e dai cessionari del Tfr.
Il Fondo di garanzia, che modula differentemente i propri interventi a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali, garantisce il pagamento del Tfr il cui diritto sia accertato, nell’ambito della procedura concorsuale o individuale.
Non solo Tfr
I crediti di lavoro, oltre il Tfr, che possono essere corrisposti a carico del Fondo sono quelli inerenti agli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro (di calendario o compresi tra la data di cessazione del rapporto e la stessa data del terzo mese precedente).
Per essere coperti dalla garanzia, gli ultimi 3 mesi devono rientrare nei 12 mesi che precedono la data di:
- domanda di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell’apertura della procedura stessa. Se il lavoratore, prima di tale data, ha agito in giudizio per ottenere i crediti di cui chiede il pagamento del Fondo, i 12 mesi si computano dalla data del deposito in tribunale del ricorso;
- deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, per le procedure di esecuzione individuali;
- provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell’esercizio provvisorio,..per i lavoratori che, dopo l’apertura di procedura concorsuale, abbiano continuato a prestare attività lavorativa.
La garanzia del Fondo per i crediti di lavoro diversi dal Tfr ha però un massimale che è pari a una somma corrispondente a 3 volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile (per il 2020 pari a 3.388 euro mensili).
Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal Tfr) con natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei delle mensilità aggiuntive e le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità. Non sono ricomprese invece dalla garanzia del Fondo le indennità di preavviso, supplementari, etc…
Insieme al Tfr, sono corrisposti dal fondo gli interessi e la rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino alla data di effettivo adempimento, mentre sui crediti di lavoro il termine per gli interessi e la rivalutazione decorre dalla data della domanda sino a quella di pagamento.
Per chi aderisce al Previndai
Vale la pena di ricordare inoltre che l’intervento del Fondo può essere richiesto anche dai lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari; in questo caso interverrà il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (disciplinato art. 5, d.lgs. n. 80/1992) che prevede domanda online sul portale Inps.
Nel caso di adesione a Previndai, sarà proprio il Previndai il titolare del credito e l’unico legittimato a insinuarsi al passivo delle procedure concorsuali. In seguito all’accoglimento della domanda di accesso al Fondo di garanzia, vengono trasmesse due dichiarazioni (atto di quietanza), una al dirigente ed una al fondo pensione, con il dettaglio per anno dei contributi oggetto di pagamento e la relativa rivalutazione.
Successivamente alla sottoscrizione da parte degli interessati delle due dichiarazioni e alla loro restituzione all’Inps, il Fondo di garanzia provvede a versare direttamente al fondo pensione:
– contributi omessi (quota a carico dell’azienda, quota a carico del dirigente, quota del Tfr nonché eventuale contribuzione aggiuntiva);
– una rivalutazione calcolata, utilizzando l’indice di rendimento del Tfr dell’anno di competenza, delle omissioni contributive sino alla data di versamento delle stesse (decisamente minore rispetto ai rendimenti normalmente garantiti dai fondi pensione).
Le somme versate dal fondo di garanzia per la previdenza complementare vengono investite secondo i regolamenti dei vari fondi.
Ad esempio, nel caso di Previndai, l’investimento avviene secondo l’ultima scelta di comparto effettuata per la contribuzione e le somme entrano a far parte, a tutti gli effetti, della posizione individuale concorrendo alla determinazione della prestazione al pari delle altre tipologie di contributi.
Si ricorda infine che, in caso di riscatto totale della posizione dal fondo, non sarà concesso l’intervento dell’apposito Fondo di garanzia per la copertura delle omissioni contributive.
Servizio previdenza Federmanager in collaborazione con Antonello Orlando