Un approfondimento sull’applicazione del tetto contributivo alle retribuzioni dei manager. Contatta il nostro servizio previdenza per saperne di più!
Seppur con qualche eccezione, per la generalità dei lavoratori dipendenti nel nostro ordinamento previdenziale, fino al 1° gennaio 1996, non esisteva un limite della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale.
Con la cosiddetta “Riforma Dini” il sistema di calcolo della pensione applicato a ciascun lavoratore è stato collegato all’anzianità contributiva maturata, per cui:
- con 18 anni di contribuzione maturata al 31.12.1995 si applica il sistema retributivo;
- per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il sistema di calcolo applicato è il misto (cioè retributivo per l’anzianità maturata sino al 31.12.1995 e contributivo per i periodi successivi);
- per chi ha contributi esclusivamente dal primo gennaio 1996 in poi, si applica il criterio di calcolo contributivo.
È stata la “Riforma Dini”, quindi, a introdurre il sistema di calcolo contributivo che prevede l’applicazione di un tetto contributivo e pensionabile, annualmente rivalutato: il c.d. “massimale contributivo” (che per il 2020 è pari a € 103.055). Per fare un esempio pratico, un dirigente “contributivo” che guadagna 400 mila euro l’anno, verserà i contributi fino al massimale sopra indicato e non sull’intera retribuzione annua, con un evidente taglio del costo previdenziale del lavoro (soprattutto per l’azienda che, ricordiamo, versa i 2/3 della contribuzione complessiva), ma con altrettanto evidente riduzione della contribuzione utile ai fini pensionistici.
Obblighi di comunicazione per il dirigente
L’azienda, al momento dell’assunzione, deve essere informata dal dirigente sull’appartenenza all’uno o all’altro sistema di calcolo della pensione, dato che tale informazione incide sull’importo dei contributi previdenziali da versare all’Inps. Per tale motivo il dirigente, al momento dell’assunzione, deve obbligatoriamente dichiarare all’azienda di essere in possesso o meno di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 (maturata in qualsiasi gestione previdenziale, anche se versata in Paesi esteri convenzionati con l’Italia o maturata presso casse professionali) e di non avere in corso domande di riscatto o accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1996.
Passaggi delicati
È necessario quindi fare molta attenzione quando un dirigente a cui si applica il sistema contributivo si appresta a effettuare un riscatto (ad esempio della laurea) o un accredito figurativo (ad esempio del periodo riguardante il servizio militare) che si collocano antecedentemente al 1996, in quanto tale operazione potrebbe modificare il sistema pensionistico di appartenenza.
A seguito del riscatto o dell’accredito, infatti, questi lavoratori, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda di riscatto o accredito figurativo, non saranno più assoggettati all’applicazione del massimale e di conseguenza la contribuzione previdenziale dovrà essere calcolata e versata sull’intera retribuzione del lavoratore.
L’importanza di una consulenza personalizzata “precoce”
Sempre più frequentemente, nell’ambito dell’analisi della posizione pensionistica personalizzata che Federmanager offre gratuitamente ai propri iscritti, vengono rilevati errori legati alla mancata applicazione o disapplicazione del massimale contributivo; questi possono impattare negativamente sulla pensione e risultano spesso sanabili solo in parte, se non si interviene per tempo, a causa delle norme sulla prescrizione dei contributi.
Per tali motivi è evidente quanto sia importante affidarsi al nostro servizio previdenza, dotato di tutte le competenze necessarie a rilevare e correggere eventuali errori presenti sulla posizione individuale del manager, grazie all’analisi dettagliata dell’estratto conto pensionistico.
Non perdere altro tempo, contattaci subito scrivendo a centrodiascolto@federmanager.it .
A cura del responsabile del servizio previdenza Federmanager, Luca Piciocchi